ATTENZIONE: il sito dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta è in aggiornamento, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibiliATTENZIONE: il sito dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta è in aggiornamento, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili 

Normativa di riferimento


Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.