A partire dal 31 marzo 2026 si conclude la fase III del percorso attuativo del FSE 2.0. Questo passaggio rafforza un quadro normativo già esistente, rendendo pienamente operativo l’obbligo di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico anche per:
- strutture sanitarie private autorizzate
- professionisti sanitari solo se rilasciano referti*
*per i liberi professionisti che non emettono referti (ad esempio prescrizioni di piani nutrizionali), non esiste attualmente alcun obbligo di inserimento nel FSE.
Non si tratta quindi di un obbligo del tutto nuovo, ma del completamento di una disciplina già introdotta e progressivamente attuata.
Chi è coinvolto: non solo il pubblico
Secondo la normativa vigente, concorrono all’alimentazione del FSE:
- strutture sanitarie pubbliche
- strutture accreditate con il SSN
- strutture sanitarie autorizzate
- professionisti sanitari, anche in regime autonomo, se rilasciano referti
Nello specifico caso dei Nutrizionisti, ad esempio, la prescrizione di un piano nutrizionale o dieta non è per natura un referto, e pertanto, non va inserita nel FSE.
- Tuttavia, se questi opera all’interno di una struttura sanitaria autorizzata, l’inserimento dei dati è di norma gestito dalla struttura stessa.
- Il documento sanitario deve sempre essere riferito al professionista che ha effettivamente erogato la prestazione.
La regola dei cinque giorni e la firma dei referti
La normativa stabilisce che ogni prestazione sanitaria debba essere inserita nel FSE entro cinque giorni dalla sua erogazione.
Inoltre, è opportuno chiarire un aspetto spesso oggetto di equivoco: il documento sanitario non deve necessariamente essere firmato da un medico, ma deve essere sottoscritto dal professionista sanitario autore della prestazione.
Infine, la sottoscrizione deve avvenire mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa vigente, garantendo autenticità e integrità del documento.
Responsabilità e sanzioni
La normativa prevede responsabilità in caso di:
- mancata alimentazione
- ritardi
- inesattezze
Tuttavia, le modalità operative concrete come chi trasmette i dati, con quale piattaforma e con quali autorizzazioni dipendono dall’organizzazione interna della struttura sanitaria e dalle regole tecniche nazionali e regionali. In molti casi, è la struttura stessa a gestire il flusso verso il FSE.
Per quanto riguarda le sanzioni, allo stato attuale:
- non risultano ancora definite in modo puntuale le sanzioni
- non è del tutto chiaro se la responsabilità ricadrà sul singolo professionista, sulla struttura o su entrambi
Nonostante ciò, l’adeguamento anticipato resta una scelta prudenziale e consigliata.
Prossimamente, saranno le Regioni a determinare le modalità operative a livello locale. Infatti, quadro normativo è nazionale, ma la sua applicazione concreta presenta variabili territoriali.
Le modalità tecniche e organizzative sono infatti spesso definite a livello regionale, mentre le singole strutture adottano procedure interne specifiche.
In diverse regioni, tra cui Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, sono già presenti modelli organizzativi per l’integrazione delle strutture private nel FSE.
Cosa deve fare concretamente il professionista
In linea generale, il professionista sanitario sottoposto a tale obbligo è ora tenuto a:
- redigere un documento coerente con la prestazione effettuata
- sottoscriverlo con firma elettronica o digitale valida
- operare secondo le procedure definite dalla struttura di riferimento
Come prepararsi: un approccio prudente
Alla luce dell’evoluzione normativa, è dunque opportuno:
- verificare le procedure interne della propria struttura di riferimento (se ve ne è una)
- chiarire modalità di firma e gestione dei referti
- comprendere i flussi di trasmissione al FSE
- confrontarsi con la direzione sanitaria o con i referenti regionali, se necessario
onde evitare trasgressioni e sanzioni.