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A partire dal 31 marzo 2026 si conclude la fase III del percorso attuativo del FSE 2.0. Questo passaggio rafforza un quadro normativo già esistente, rendendo pienamente operativo l’obbligo di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico anche per:

  • strutture sanitarie private autorizzate
  • professionisti sanitari che operano in autonomia

Non si tratta quindi di un obbligo del tutto nuovo, ma del completamento di una disciplina già introdotta e progressivamente attuata.

Chi è coinvolto: non solo il pubblico

Secondo la normativa vigente, concorrono all’alimentazione del FSE:

  • strutture sanitarie pubbliche
  • strutture accreditate con il SSN
  • strutture sanitarie autorizzate
  • professionisti sanitari, anche in regime autonomo

Ne consegue che anche l’attività svolta in ambito privato rientra, in linea generale, nel perimetro applicativo.

Inoltre, la disciplina non riguarda esclusivamente i medici, ma tutti i professionisti sanitari.

Nel caso del biologo nutrizionista, ad esempio:

  • la prestazione rientra nell’ambito del FSE
  • il documento sanitario deve essere riferito al professionista che ha effettivamente erogato la prestazione.

La regola dei cinque giorni e la firma dei referti

La normativa stabilisce che ogni prestazione sanitaria debba essere inserita nel FSE entro cinque giorni dalla sua erogazione.

Questo obbligo si applica anche alle prestazioni effettuate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), confermando la natura trasversale del sistema.

Inoltre, è opportuno chiarire un aspetto spesso oggetto di equivoco: il documento sanitario non deve necessariamente essere firmato da un medico, ma deve essere sottoscritto dal professionista sanitario autore della prestazione

Infine, la sottoscrizione deve avvenire mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa vigente, garantendo autenticità e integrità del documento.

Responsabilità e sanzioni

La normativa prevede responsabilità in caso di:

  • mancata alimentazione
  • ritardi
  • inesattezze

Tuttavia, le modalità operative concrete come chi trasmette i dati, con quale piattaforma e con quali autorizzazioni dipendono dall’organizzazione interna della struttura sanitaria e dalle regole tecniche nazionali e regionali. In molti casi, è la struttura stessa a gestire il flusso verso il FSE.

Per quanto riguarda le sanzioni, allo stato attuale:

  • non risultano ancora definite in modo puntuale le sanzioni
  • non è del tutto chiaro se la responsabilità ricadrà sul singolo professionista, sulla struttura o su entrambi

Nonostante ciò, l’adeguamento anticipato resta una scelta prudenziale e consigliata.

Regole nazionali e applicazioni regionali

Il quadro normativo è nazionale, ma la sua applicazione concreta presenta variabili territoriali.

Le modalità tecniche e organizzative sono infatti spesso definite a livello regionale, mentre le singole strutture adottano procedure interne specifiche.

In diverse regioni, tra cui Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, sono già presenti modelli organizzativi per l’integrazione delle strutture private nel FSE.

Cosa deve fare concretamente il professionista

In linea generale, il professionista sanitario è ora tenuto a:

  • redigere un documento coerente con la prestazione effettuata
  • sottoscriverlo con firma elettronica o digitale valida
  • operare secondo le procedure definite dalla struttura di riferimento

Non sempre è il professionista a trasmettere direttamente i dati: questo aspetto dipende dall’organizzazione adottata.

Come prepararsi: un approccio prudente

Alla luce dell’evoluzione normativa, è dunque opportuno:

  • verificare le procedure interne della struttura
  • chiarire modalità di firma e gestione dei referti
  • comprendere i flussi di trasmissione al FSE
  • confrontarsi con la direzione sanitaria o con i referenti regionali, se necessario

onde evitare trasgressioni e sanzioni.