ATTENZIONE: il sito dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta è in aggiornamento, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibiliATTENZIONE: il sito dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta è in aggiornamento, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili 

Negli ultimi anni, con la diffusione dei social media e dei canali digitali, molti nutrizionisti si trovano quotidianamente a dover comunicare informazioni su alimenti, integratori e stili alimentari, pubblicamente, attraverso i propri canali social. Ciò ha sollevato interrogativi rilevanti sul piano normativo e deontologico: è lecito mostrare prodotti specifici, esibendo una marca in particolare, ai propri follower? È consentito ricevere compensi dalle aziende per consigliarli? Dove si colloca il confine tra informazione scientifica e attività commerciale?

È arrivato il momento di fare chiarezza: il mancato rispetto del codice deontologico o della normativa vigente può comportare sanzioni disciplinari, contenziosi legali e conflitti di interesse, con conseguenze dirette sulla reputazione e sull’esercizio della professione. 

Normativa e deontologia

Secondo le linee guida della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (Fnob) (approvate nella seduta del 3 dicembre 2024), il nutrizionista può prestare consulenza sulle caratteristiche nutrizionali, organolettiche e compositive degli alimenti e degli integratori, anche a titolo retribuito. Tuttavia, deve astenersi da qualsiasi attività di promozione, pubblicizzazione o vendita dei prodotti oggetto della consulenza.

Ciò significa che, mentre è possibile fornire un parere tecnico su un integratore o uno specifico alimento, non è consentito pubblicarlo sui social come raccomandazione ai follower.

Ad esempio, un nutrizionista che spiega su Instagram i benefici della vitamina D per l’organismo, senza citare marche specifiche, si muove nell’ambito della corretta informazione scientifica. Diversamente, indicare un marchio concreto e invitare i propri follower ad acquistarlo costituisce promozione commerciale e conseguente violazione deontologica.

Le norme principali che regolano la materia includono la Legge 396/67, il DPR 328/2001, la Legge 3/2018 e il Codice Deontologico della Fnob approvato il 30 ottobre 2024. Queste stabiliscono chiaramente che il nutrizionista non può vendere né mediare prodotti, né ricevere compensi da aziende per promuoverli.

Comunicazione sui social media

I social media, dal canto loro, rappresentano uno strumento potente di educazione alimentare, ma comportano rischi specifici. La divulgazione di prodotti specifici è vietata se finalizzata alla promozione o al guadagno. Al contrario, fornire consigli generali su nutrienti, alimenti o stili di vita, basati su evidenze scientifiche e privi di riferimenti a marchi, rientra nelle attività consentite.

Per esempio, un nutrizionista può spiegare l’importanza delle fibre nella dieta quotidiana, indicando le quantità consigliate e le fonti alimentari naturali, senza citare prodotti commerciali. Se lo stesso professionista pubblica un post raccomandando uno specifico snack di marca come migliore fonte di fibre, ciò rappresenta promozione commerciale e può configurare una violazione disciplinare.

Le collaborazioni con aziende sono possibili solo per consulenze tecniche sulla composizione dei prodotti, senza alcuna attività di pubblicizzazione. Ad esempio, un nutrizionista può essere incaricato di valutare la qualità nutrizionale di un nuovo prodotto destinato al mercato, ma non può poi pubblicare contenuti sui propri canali social invitando all’acquisto.

Consulenze professionali e colloqui privati

Anche durante le consulenze individuali, il nutrizionista deve mantenere totale indipendenza e neutralità. È lecito utilizzare informazioni sui prodotti alimentari per pianificare piani nutrizionali personalizzati, purché siano pertinenti alle esigenze del paziente. Tuttavia, non è consentito vendere prodotti né ricevere compensi aggiuntivi da aziende produttrici.

In pratica, se un paziente manifesta carenze vitaminiche e chiede consigli su integratori, il nutrizionista può indicare il tipo di prodotto utile e la posologia, motivando la scelta con ragioni scientifiche. Non può però suggerire un marchio specifico acquistabile online o in farmacia, né trarne alcun beneficio economico.

Educazione alimentare e informazione scientifica

Il nutrizionista può e deve promuovere stili alimentari corretti e diffondere conoscenze basate su linee guida ufficiali, come LARN, EUFIC, DRVs, DRI e OMS. Questo include la possibilità di informare su nutrienti, diete equilibrate e prevenzione delle patologie, purché la comunicazione rimanga neutra.

Ad esempio, un post educativo che spiega l’importanza del calcio per la salute delle ossa è consentito, se si indicano le fonti alimentari naturali e le quantità raccomandate, senza riferimenti a marchi commerciali. Ciò permette di informare il pubblico senza (s)cadere nella pubblicità o nel conflitto d’interessi.

Tirando le somme

I nutrizionisti devono esercitare la propria professione nel rispetto delle norme deontologiche e legali, mantenendo indipendenza, neutralità e trasparenza.

La consulenza sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti è consentita, mentre la promozione commerciale e la pubblicizzazione di marchi o prodotti specifici, anche sui social, non lo è.

Il rispetto di questi principi garantisce la tutela della salute del paziente, la correttezza dell’esercizio professionale e la credibilità della professione.